Novità sulle cartelle esattoriali emesse da Equitalia.
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ESTRATTO della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013.
Art. 1
Commi da 618 a 623
618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il
debito con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni.
619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
620. ((entro il 31 marzo 2014)), i debitori che intendono aderire
alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della
riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al
fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie
scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine
previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il
pagamento.
622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato
il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del
debito.
623. Per consentire il versamento delle somme dovute ((entro il 31
marzo 2014)) e la registrazione delle operazioni relative, la
riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al
((15 aprile 2014)). Per il corrispondente periodo sono sospesi i
termini di prescrizione.