Novità sulle cartelle esattoriali emesse da Equitalia.

CONTATTARE ESCLUSIVAMENTE EQUITALIA PER INFORMAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE E ALLE MODALITA' DI ADESIONE.

ESTRATTO della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013.

 

Art. 1

Commi da 618 a 623

618. Relativamente ai carichi inclusi in  ruoli  emessi  da  uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province  e  comuni,  affidati  in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il
debito con il pagamento:
    a) di una somma pari all'intero importo originariamente  iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo  20  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, nonché degli interessi  di  mora  previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
    b)  delle  somme  dovute  a  titolo  di  remunerazione   prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e
successive modificazioni.
 
  619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere  per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
 
  620. ((entro il 31 marzo 2014)), i debitori che  intendono  aderire
alla  definizione  prevista  dal  comma  618  versano,  in   un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
 
  621. A seguito del pagamento di cui al comma  620,  l'agente  della
riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo  residuo.  Al
fine di consentire agli enti creditori  di  eliminare  dalle  proprie
scritture  patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle   quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno  2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel  termine
previsto  e  dei  codici  tributo  per  i  quali  e'  intervenuto  il
pagamento.
 
  622.  Entro  il  30  giugno  2014,  gli  agenti  della  riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato
il versamento nel  termine  previsto,  dell'avvenuta  estinzione  del
debito.
 
  623. Per consentire il versamento delle somme dovute ((entro il  31
marzo  2014))  e  la  registrazione  delle  operazioni  relative,  la
riscossione dei carichi di cui al comma 618  resta  sospesa  fino  al
((15 aprile 2014)). Per il  corrispondente  periodo  sono  sospesi  i
termini di prescrizione.


 Scarica questo documento in PDF.